Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.
Sono SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI
• le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
• le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.
Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi entro il 28 Febbraio 2010
• produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art.212, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con più di 50 dipendenti;
• imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell’art.184*, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
• commercianti ed intermediari senza detenzione;
• consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• imprese di cui all’art.212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
• i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
• i terminalisti concessionari dell’area portuale, i raccomandatari marittimi e le imprese portuali ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o del successivo trasporto;
• i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti e gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
• gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
Agli utenti del SISTRI vengono consegnati:
• un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ciascun dispositivo USB contiene: l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
• un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. La consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale SISTRI.
• apparecchiature di sorveglianza per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.
Il modulo di iscrizione è disponibile on-line, unitamente alle modalità di pagamento, sul sito http://www.sistri.it/