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Ancora sull’Assicurazione RC Professionale

Ultimo aggiornamento Mercoledì 17 Luglio 2013 09:39


Fermo restando l’obbligo di dotarsi di una RC Professionale nei casi previsti per legge, NON esiste alcun obbligo in capo agli Iscritti dell’Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, a sottoscrivere la polizza per la Responsabilità Professionale dei Chimici elaborata dalla MAG-JLT appositamente per il Nostro Ordine.

 


La sottoscrizione della stessa per tramite di un processo di contrattualizzazione privata tra i contraenti (tra cui non figura l’Ordine), garantisce, tuttavia, l’iscritto circa la rispondenza del prodotto alle attività assicurabili per il Chimico, in combinato disposto con l’articolo 5 del D.P.R. 137/2012.

Di seguito le risposte alle domande di chiarimento più comuni.

1.   Cosa assicura la polizza base

  • mantiene indenne l’Assicurato per le somme, intese quali capitale, interessi, costi e spese, che questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di Legge a titolo di risarcimento per danni e perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai reclamanti, e che risultino commessi dall’Assicurato e imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività svolta dall’Assicurato secondo quanto specificato nel questionario di proposta che l’Assicurato ha l’obbligo di redigere preventivamente alla stipula della polizza, a seguito di:

  i.    inadempienza ai doveri professionali,
 ii.    negligenza,
iii.    imprudenza o imperizia,
iv.    errori e omissioni

  • condizione imprescindibile: l'Assicurato deve essere abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano, nonché iscritto all’ordine Territoriale dei Chimici.
  • Sono comprese le perdite patrimoniali costi e spese direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell’Assicurato.
  • L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia garantisce i comportamenti posti in essere per la prima volta:

a.     alla data di retroattività indicata nel modulo di polizza, se richiesta
b.     a condizione che la richiesta di risarcimento sia stata presentata per la prima volta all’Assicurato e da
        lui regolarmente denunciata agli assicuratori durante il periodo di validità del presente contratto.

2.   Estensioni di garanzia alla polizza base (a pagamento se richieste)

  • Retroattività  fino ai 3 anni precedenti l’inizio della copertura
  • R.C. conduzione ufficio
  • perdita documenti e recupero immagine
  • danni a persone o cose
  • danni consequenziali compreso interruzioni di attività
  • danni da inquinamento
  • multe e sanzioni

3.   Estensioni di copertura che dovranno essere quotate specificamente:

  • Esperto qualificato in radio protezione
  • Chimico di porto in affiancamento alle dogane
  • Responsabile delle importazioni extra CEE

Per ogni e qualsiasi precisazione che riguardi modulo di proposta, condizioni di polizza, limiti di risarcimento, scoperti, franchigie, premi di polizza e sovrappremi per le estensioni di garanzia, si rimanda ad una dettagliata lettura di quanto presente nel sito dell’Ordine Interregionale dei Chimici di Roma.
Per ottenere delle informazioni dettagliate ed una quotazione personalizzata, potete rivolgervi al sig. Ettore Palma, rec. tel. +39 393 9076112, indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.